Credito d’imposta per beni strumentali

A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (modello F24).
Tipologie:
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da Allegato A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e da Allegato B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolativi anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni (mediante soluzioni di cloud computing) per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali; inoltre il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini IRAP.